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TESTAMENTO BIOLOGICO - DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

Il testamento biologico, noto anche come biotestamento o disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è un documento che permette ad una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di esprimere il proprio consenso o rifiuto di accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura incapacità di comunicare le proprie volontà.

In Italia il testamento biologico è regolato dalla Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, che garantisce il diritto all’autodeterminazione: ogni persona può decidere liberamente se accettare o rifiutare cure o trattamenti sanitari.

Nell’ambito dei trattamenti sanitari, la norma include espressamente anche la nutrizione e l’idratazione artificiale.

Nelle DAT è inoltre possibile inserire la volontà di donare il proprio corpo dopo la morte, a fini di studio, formazione e ricerca scientifica (“Disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica” - Legge n. 10 del 10 febbraio 2020 e successivi aggiornamenti).

Come si redige il testamento biologico?

Le DAT devono essere redatte con una di queste modalità:

  • presso un notaio, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata
  • presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza che provvede all’annotazione in un apposito registro in forma di scrittura privata
  • presso le strutture sanitarie competenti nelle Regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT in forma di scrittura privata
  • presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero, in forma di scrittura privata autenticata
  • attraverso videoregistrazione o con altri dispositivi, in particolari condizioni fisiche di disabilità, alla presenza di due testimoni, consegnati presso una delle sedi sopra descritte

Non esistono moduli previsti dalla Legge tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili.

Devono essere contenuti elementi fondamentali:

  1. Identità del dichiarante (definito “disponente”): nome, cognome, dati anagrafici
  2. Le disposizioni anticipate: trattamenti sanitari che si accettano o si rifiutano
  3. Il fiduciario (facoltativo): la persona incaricata di garantire che le volontà siano rispettate, la cui nomina è valida solo dopo formale accettazione da parte del fiduciario, espressa mediante sottoscrizione di apposito atto
  4. Firma: del dichiarante e, se presente, del fiduciario

Le DAT sono valide fino a revoca o modifica da parte del dichiarante e possono essere aggiornate o annullate in qualsiasi momento.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

  • appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al Giudice Tutelare.

Tutte le DAT sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018.

Come indicato nell’Informativa della Banca dati DAT è comunque diritto del disponente richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa.

Le DAT sono esenti da imposta di registrazione, da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

No, la donazione degli organi prevede il prelievo di organi vitali come cuore, polmoni, fegato o reni per essere trapiantati su pazienti con problemi di funzionalità di uno o più organi in lista d'attesa (per maggiori informazioni, consultare il sito dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (AIDO OdV).

La donazione del corpo, invece, riguarda l'intero cadavere per scopi educativi e di ricerca.

Il medico che accerta la morte ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 10 del 2020, acquisita dal fiduciario la notizia della volontà del disponente, individua il Centro di riferimento competente per territorio, ovvero quello più prossimo al luogo dove è avvenuto il decesso, attraverso l'elenco indicato nel Decreto del Ministero della Salute emanato il 24 aprile 2024 e pubblicato sul sito del Ministero della salute e comunica la notizia della morte del disponente al Centro di riferimento individuato.

I Centri di riferimento riconosciuti in Italia sono:

  • I.R.C.C.S. Multimedica;
  • Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
  • Università degli studi di Padova;
  • Università degli studi di Brescia;
  • I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato;
  • I.R.C.C.S. Istituto neurologico mediterraneo Neuromed;
  • Azienda ospedaliero universitaria di Sassari;
  • Centro servizi per la ricerca e formazione avanzata su cadavere e di identificazione forense - Tanatocentrum c/o Universita' degli studi di Firenze;
  • Centro Azienda USL Toscana Nord Ovest - struttura UOC Medicina legale di Lucca c/o Azienda USL Toscana Nord Ovest (Lucca);
  • U.O.S. Coordinamento delle attivita' di settorato c/o Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (Roma).

La legge 10/2020 prevede inoltre che i corpi donati vengano comunque restituiti alla famiglia in condizioni dignitose entro un anno e che «gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l’eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento».

Ultimo aggiornamento: 22/01/2026